Per la legge italiana sia l’alcaloide allucinogeno mescalina sia le piante di Lophophora williamsii (comunemente dette ‘peyote’) che lo contengono sono iscritte alla lista 1 delle sostanze stupefacenti, per cui gli esemplari viventi, essiccati e/o loro parti appartenenti a tale specie non sono ammessi alla detenzione e alla vendita su tutto il teritorio italiano. Chi lo fa è perseguibile pecuniariamente e penalmente per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Il comitato organizzatore della Festa del Cactus non si assume alcuna responsabilità a fronte della mancata osservanza di tale divieto da parte di chiunque offra a qualsiasi titolo piante di Lophophora williamsii viventi o in essiccata e/o loro parti nell’ambito della manifestazione.

Dato che la legge non ammette ignoranza, è bene sapere che qualsiasi specie di Lophophora diversa da L. williamsii (come ad esempio Lophophora jourdaniana, L. koehresii, L. caroli-veitchii, ecc. …) può ricadere in sinonimia con L. williamsii e quindi incriminare il suo possessore, soprattutto alla luce del fatto che l’incriminazione è usualmente successiva all’analisi chimica delle piante sequestrate in via cautelativa, che può confermare effettivamente la presenza di mescalina.

La compra-vendita di frutti freschi e/o essiccati e semi di Lophophora williamsii è assolutamente libera.